La deducibilità dei costi black list, dopo le importanti modifiche approvate dalla Legge di Stabilità del 2016, trova oggi una serie di importanti chiarimenti con la circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia delle entrate. La circolare, ripercorrendo le nuove regole, dà sistematicità ai comportamenti dei contribuenti per quanto riguarda i costi relativi al periodo d’imposta 2015 e a quelli relativi al periodo d’imposta 2016. In particolare, importanti chiarimenti riguardano: il rapporto tra le regole di indeducibilità nazionali e quelle convenzionali; l’applicazione per il passato delle sanzioni e il valore delle liste dei paradisi fiscali. Per il periodo d’imposta 2015 la regola della presunzione di indeducibilità viene sostituita da una deducibilità degli stessi nei limiti del loro valore normale, che come precisa l’Agenzia, però, dovrebbe, comunque, essere provato dal contribuente (questa interpretazione invero svilisce, almeno in parte la portata innovativa della norma). Inoltre, se il contribuente vuole far valere un valore superiore a quello normale deve dimostrare la seconda esimente dell’interesse economico per il quale restano attuali i chiarimenti forniti con la circolare n. 51/E/2010. In relazione al valore normale si ritiene comunque che la disciplina del transfer pricing, in quanto disposizione speciale prevalga sempre sulle predette regole di indeducibilità.x