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Società benefit, non solo profitto

Pubblicato il 27 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Ha riscosso un discreto successo la norma (articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016) che dal 1° gennaio scorso consente di costituire anche in Italia le società benefit (in acronimo: Sb). Dal punto di vista formale si tratta, in sostanza, di società (di qualsiasi tipologia: società di persone, società di capitali, cooperative) che inseriscono nell’oggetto sociale la previsione per la quale si propongono di perseguire (oltre al “normale” scopo di distribuire gli utili ai loro soci, anche) «una o più finalità di beneficio comune» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Dal punto di vista sostanziale, si tratta di una normativa immaginata per permettere a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l’appellativo “benefit” in modo da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste società operano e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre al tradizionale scopo lucrativo, persegue anche finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto, ma, appunto, altruistiche.