Non è possibile dedurre le quote di accantonamento dei costi del personale qualificabili come incentivi all’esodo o per risoluzione del contratto di lavoro. La deduzione, però, è solo rinviata al momento del relativo sostenimento, alla stessa stregua degli importi sostenuti nell’esercizio, ma non accantonati. L’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha fornito chiarimenti, con la circolare n. 23 dello scorso 26 settembre, in tema di deduzione di determinati costi del personale ai fini del tributo regionale (Irap).