Il car sharing nell’ambito del territorio comunale è una possibile alternativa ai mezzi di trasporto con vettore. Lo ritiene l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 83/E/2016, pubblicata ieri in risposta a un interpello. Secondo l’Agenzia delle entrate, il servizio di car sharing nelle aree urbane rappresenta una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità. Pertanto, se opportunamente documentati, anche i rimborsi delle spese di trasporto sostenute dai dipendenti in trasferta nel Comune sede di lavoro rientrano tra quelli esenti da imposta, di cui al comma 5, articolo 51, Tuir. Viene quindi “aggiornata” la normativa in vigore, in base alla quale sono imponibili le indennità e i rimborsi di spese relative a trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro del dipendente, a eccezione, solo, dei «rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore».