Dopo la sentenza parzialmente sfavorevole della CTP il contribuente è tenuto a versare due terzi del tributo con i relativi interessi e sanzioni computati con riferimento agli importi originariamente accertati dall’ufficio e non con riferimento al minore ammontare statuito dai giudici. Questo quanto affermato dalla CTR di Cagliari (sentenza 251/4/2016), confermando la condotta dell’Agenzia delle entrate, in un giudizio instaurato dal contribuente avverso una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, dopo la sentenza di primo grado (in relazione ad un accertamento per il 1998), di somme di ammontare superiore ai due terzi del decisum.