Nell’ambito del nucleo familiare il trasferimento di una licenza (nel caso specifico licenza di taxi) si presume eseguito quale frutto di liberalità, ed è quindi esente da imposta di registro; in ogni caso è, comunque, escluso che il valore sia determinato a prezzo di mercato. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione Prima della CTR di Roma nella sentenza n. 2605/2016 depositata in segreteria il 3 maggio scorso.