È sempre necessario che l’operatore nazionale sia in grado di fornire indicazioni idonee a dimostrare che la controparte non residente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione intracomunitaria. In difetto di tale dimostrazione la violazione assume rilievo ai fini del diniego del regime di non imponibilità, impedendo di provare la sussistenza di uno dei requisiti soggettivi sostanziali. Il contribuente deve inoltre anche fornire la prova dell’effettivo trasporto dei beni dall’Italia ai paesi di destinazione. Così ha stabilito la sentenza della CTR Toscana n. 1577/5/16 del 20 settembre 2016.