Il Decreto Correttivo del Jobs act modifica il decreto di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive (D.Lgs. 150/2015), confermandone l’impianto originario. In particolare, non è stata reintrodotta la conservazione dello status di disoccupazione, che avrebbe consentito ai disoccupati di rimanere tali anche a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8mila euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800 euro). Confermata invece la sospensione dello status di disoccupazione nel caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Nel decreto, invece, si specifica che in caso di rifiuto dell’offerta congrua si decade dallo stato di disoccupazione e quindi dalla Naspi, prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.
Pertanto, sono considerati disoccupati coloro che rilasciano, in via telematica nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro (Did), a partecipare ai percorsi di politica attiva e a non rifiutare offerte di impiego congrue. Devono inoltre essere privi di qualsiasi reddito, con la sola eccezione di quello da lavoro accessorio con voucher fino a 3mila euro per anno (messaggio Inps 494/2016). I disoccupati percettori di Naspi devono rilasciare la «Did» (la disponibilità al lavoro) con la stessa domanda da presentare telematicamente all’Inps, che a sua volta la dovrà mettere a disposizione dei centri pubblici per l’impiego (Cpi), attraverso la banca dati percettori, almeno fintanto che non sarà costruito il sistema informativo unico che dovrà collegare l’Anpal, la stessa Inps e i Cpi.