Il 12 ottobre 2016 entra in funzione, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 25 maggio 2016 n. 183, il SINP: Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.
Con tale disposizione si dà finalmente attuazione alle previsioni contenute nell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 con il quale si prevedeva di istituire tale sistema, il SINP appunto, al fine di orientare, programmare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo, previsto dall’art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Tale obbligo però, per espressa previsione dell’art. 18 c. 1 bis del T.U. Sicurezza, non decorrerà dal 12 ottobre 2016 ma solo alla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del Decreto n. 183/2016 e quindi dal 12 aprile 2017. I datori di lavoro quindi avranno ancora tempo sei mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi.