I “controlli difensivi” sui dipendenti devono riguardare comportamenti specifici che esulano il rapporto di lavoro. Questa l’indicazione contenuta nella sentenza 19922/2016 della Cassazione relativa a un caso di licenziamento a seguito di controlli effettuati in base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori nel testo ante riforma Jobs act.
Il caso riguardava un addetto alla vigilanza, licenziato poiché nel proprio giro di controllo, aveva omesso alcune aziende clienti. Dopo le lamentele di una di esse, la prova della violazione disciplinare era stata ottenuta incrociando i dati registrati dal sistema Gps dell’auto aziendale del lavoratore e da un altro software (patrol manager) usato per lasciare bigliettini “virtuali” di controllo presso le aziende clienti.
Tali sistemi erano stati installati dalla ditta di vigilanza (come disposto dall’articolo 4 della Legge 300/1970) con accordo sindacale, che espressamente ne prevedeva l’inutilizzabilità ai fini del controllo a distanza dei lavoratori.
Il datore di lavoro aveva comunque sostenuto l’utilizzabilità dei dati raccolti, in quanto i controlli sarebbero stati svolti a scopi difensivi, per verificare ex post, sulla base di fondati sospetti, l’illiceità del comportamento del dipendente e tutelare il patrimonio e l’immagine aziendale.