Notizia

Fallimenti, l’Iva si compensa

Pubblicato il 01 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle entrate in sede fallimentare, che comporta lo stop alla ri­chiesta del rimborso del credito Iva presentato dalla curatela, consente unicamente l’eventuale compensazione dello stesso con il credito erariale ammesso al passivo fallimentare. Il fermo amministrativo non costituisce una violazione dell’articolo 51, R.D. 267/1942, la cosiddetta Legge Fallimentare (vale a dire la norma che dispone il «divieto di azioni esecutive e cautelari» in sede fallimentare). È il principio espresso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 29 settembre 2016, n. 19335.

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Calendario
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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).