Notizia

Fallimenti, l’Iva si compensa

Pubblicato il 01 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle entrate in sede fallimentare, che comporta lo stop alla ri­chiesta del rimborso del credito Iva presentato dalla curatela, consente unicamente l’eventuale compensazione dello stesso con il credito erariale ammesso al passivo fallimentare. Il fermo amministrativo non costituisce una violazione dell’articolo 51, R.D. 267/1942, la cosiddetta Legge Fallimentare (vale a dire la norma che dispone il «divieto di azioni esecutive e cautelari» in sede fallimentare). È il principio espresso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 29 settembre 2016, n. 19335.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).