Il fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle entrate in sede fallimentare, che comporta lo stop alla richiesta del rimborso del credito Iva presentato dalla curatela, consente unicamente l’eventuale compensazione dello stesso con il credito erariale ammesso al passivo fallimentare. Il fermo amministrativo non costituisce una violazione dell’articolo 51, R.D. 267/1942, la cosiddetta Legge Fallimentare (vale a dire la norma che dispone il «divieto di azioni esecutive e cautelari» in sede fallimentare). È il principio espresso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 29 settembre 2016, n. 19335.