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Fallimenti, l’Iva si compensa

Pubblicato il 01 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle entrate in sede fallimentare, che comporta lo stop alla ri­chiesta del rimborso del credito Iva presentato dalla curatela, consente unicamente l’eventuale compensazione dello stesso con il credito erariale ammesso al passivo fallimentare. Il fermo amministrativo non costituisce una violazione dell’articolo 51, R.D. 267/1942, la cosiddetta Legge Fallimentare (vale a dire la norma che dispone il «divieto di azioni esecutive e cautelari» in sede fallimentare). È il principio espresso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 29 settembre 2016, n. 19335.

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Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).