Rimessione in termini ammessa in caso di decadenza dalla dilazione di avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza nonché in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione. Disco rosso invece per le decadenze riferite alla rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale. La circolare 41, diramata ieri dall’Agenzia delle entrate, conferma quindi l’impostazione già data con riferimento alla ben più onerosa riapertura dei termini disposta dalla Legge di Stabilità 2016. La durata della dilazione straordinaria di cui all’articolo 13-bis, D.L. 113/2016, inoltre, sarà determinata in funzione di quella originaria e non costituirà quindi a tutti gli effetti una nuova rateazione.