In tema di accertamento sintetico la normativa chiede al contribuente qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova dell’entità di tali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso. Tale previsione ha infatti la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la loro disponibilità, escludendo che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, per esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché, in tal caso, gli stessi redditi non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato. Così la Cassazione con ordinanza n. 19257 del 28/9/2016.