La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione 19142/2016) con riguardo alla pregressa normati-va, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponi-bilità dell’azione nei confronti dei soci, nei limiti di due circostanze: la reale percezione delle somme nel corso dei due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero durante il tempo della li-quidazione e l’entità delle somme percepite da ciascuno. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 175/2014, invece, è stato invertito l’onere probatorio trasferendolo dall’amministrazione ai soci e liqui-datori. Il nuovo articolo36, D.P.R. 602/1973 prevede che i liquidatori delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazio-ne medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.