Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) entrato ufficialmente in vigore l’8 ottobre 2016, si va a incidere in maniera quasi chirurgica su numerosi istituti e aspetti disciplinati dal Jobs Act (L. n. 183/2014), ed in particolar modo sul D.Lgs. n. 151/2015, specie per quanto attiene la L. n. 68/1999 che disciplina il “collocamento dei disabili”.
Le novità, come vedremo in seguito, interessano il sistema sanzionatorio al quale i datori di lavoro sono soggetti in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile (art. 15, commi 4, 4-bis e 5 della L. n. 68/1999), nonché la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (art. 4, comma 3-bis della L. n. 68/1999).
La novità più importante, tra quelle elencate, riguarda sicuramente il rivisitato apparato sanzionatorio in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di riserva.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 15, co. 4 della legge in trattazione prevede che trascorsi 60gg dalla data di insorgenza dell’obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota di riserva, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” una somma pari a lire 100.000 (euro 62,77) ) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Sul punto, c’è innanzitutto da segnalare un adeguamento della moneta di riferimento, in quanto la vecchia normativa parla di “100.000 lire”; tale importo, ora, è stato di fatto sostituito con quello del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis della L. n. 68/1999 (30,64 euro) e moltiplicato per cinque volte.