Con la sentenza n. 20211/16 la Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema del licenziamento per giusta causa di un dipendente per aver partecipato ad un «violento diverbio con un collega poi seguito da vie di fatto».
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, ha ritenuto illegittimo il provvedimento espulsivo e conseguentemente disposto la reintegrazione del dipendente ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione antecedente la Riforma Fornero, ritenendo che il datore di lavoro non avesse provato il fatto storico addebitato sotto il duplice profilo della materialità e dell’intenzionalità della condotta.
E nell’ambito dell’istruttoria i testimoni avevano confermato che una colluttazione tra i due lavoratori era effettivamente avvenuta, rendendo tuttavia dichiarazioni contrastanti sulle relative modalità, sicché la Corte di merito non aveva ritenuto raggiunta una prova certa sulla «dinamica degli eventi», con la conseguenza che doveva ritenersi indimostrata la mancanza ascritta al dipendente.