La Camera ha approvato il 18 ottobre in via definitiva la nuova legge sul caporalato (attesa pubblicazione in GU). Nella nuova norma viene definita la corresponsabilità tra imprenditori e caporali, la confisca dei beni utilizzati per lo sfruttamento del lavoro e dell’azienda stessa, per la quale però potrà scattare il controllo giudiziario per evitarne la chiusura.
Sono previste pene più severe per l'intermediazione illecita del lavoro, la reclusione da 1 a 6 anni per l'intermediario e per il datore di lavoro che sfrutti i lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno, ma anche l’attenuante per chi collabora con le autorità. Viene rafforzata (con convenzioni) la Rete del lavoro agricolo di qualità con sezioni territoriali (D.L. n.91/14) e viene previsto un piano di interventi a sostegno dei lavoratori.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.