Percorso a ostacoli per l’utilizzo dei voucher. Questo il risultato delle norme contenute nel D.Lgs. 185/2016, che ha introdotto una nuova procedura di comunicazione preventiva (per alcune categorie di committenti) senza precisare la sorte degli obblighi che già esistevano.
A fronte di questo silenzio, l’Ispettorato nazionale ha scelto una lettura rigida delle norme, richiedendo una doppia comunicazione. La prima deve essere fatta al momento dell’acquisito dei buoni. Il datore di lavoro che vuole utilizzare il lavoro accessorio, infatti, deve preventivamente comunicare, in via telematica, i dati essenziali del rapporto che sta per instaurare.
Quale che sia la modalità di acquisto dei buoni (presso Inps o Poste, banche o tabaccai), la procedura inizia sempre sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata al lavoro accessorio, mediante l’inserimento del proprio codice Pin e delle informazioni sul rapporto: anagrafica e codice fiscale dei lavoratori, inizio e fine presunte dell’attività lavorativa, luogo della prestazione.