Il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione, neppure in presenza di una disposizione del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo.
La Cassazione, con sentenza 21209/2016, ha precisato che il diritto del dipendente di astenersi dall'attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione da una disposizione, eventualmente anche di segno contrario, della contrattazione collettiva.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte, una impresa del settore metallurgico aveva precettato al lavoro un gruppo di operai in coincidenza con la festività dell'8 dicembre, ma i dipendenti si erano rifiutati di dar seguito alla disposizione aziendale e avevano osservato il giorno di riposo. La società aveva deciso di trattenere dalla busta paga dei lavoratori la retribuzione relativa alla festività dell'8 dicembre non lavorata, sul presupposto di una disposizione del contratto collettivo per cui «nessun
lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo».
I lavoratori agivano in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione relativa alla festività. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, confermata anche in appello.