Il ravvedimento operoso deve essere eseguito “guardando” alla sanzione edittale. È questo un aspetto del quale si deve sempre tenere conto per risolvere alcuni dubbi sull’istituto (segnalati dai lettori dopo l’intervento del 6 ottobre scorso). Ad esempio, va rilevato che, in realtà, il cosiddetto “ravvedimento sprint” non esiste in quanto c’è una sanzione edittale (quella del 30% sulle violazioni relative ai versa-menti) che “naturalmente” si riduce alla metà se il pagamento viene eseguito in ritardo nei novanta giorni successivi e, ulteriormente, si riduce a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo quando il paga-mento viene effettuato nei quindici giorni successivi rispetto alla scadenza originaria. A queste penalità, edittalmente graduate a seconda dei giorni di ritardo, si possono applicare le riduzioni ordinarie del rav-vedimento operoso. Se, però, il ravvedimento non viene eseguito, rimane la riduzione edittale prevista dalla stessa norma sulle violazioni dei versamenti (articolo 13, D.Lgs. 471/1997).