Notizia

Cessione d’azienda con sconto Ires

Pubblicato il 11 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

È deducibile ai fini Ires la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio

a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda di un’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote della conferitaria. Al contrario, la maggiore imposta di registro pagata non è dedu-cibile ai fini Irap. È quanto si legge in un’inedita risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter, in merito al trat-tamento applicabile all’imposta di registro e ai relativi interessi corrisposti a seguito della suddetta ri-qualificazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).