È deducibile ai fini Ires la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio
a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda di un’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote della conferitaria. Al contrario, la maggiore imposta di registro pagata non è dedu-cibile ai fini Irap. È quanto si legge in un’inedita risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter, in merito al trat-tamento applicabile all’imposta di registro e ai relativi interessi corrisposti a seguito della suddetta ri-qualificazione.