Notizia

Cessione d’azienda con sconto Ires

Pubblicato il 11 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

È deducibile ai fini Ires la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio

a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda di un’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote della conferitaria. Al contrario, la maggiore imposta di registro pagata non è dedu-cibile ai fini Irap. È quanto si legge in un’inedita risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter, in merito al trat-tamento applicabile all’imposta di registro e ai relativi interessi corrisposti a seguito della suddetta ri-qualificazione.

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Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata). 

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l&...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Cedolare secca

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.