Notizia

Cessione d’azienda con sconto Ires

Pubblicato il 11 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

È deducibile ai fini Ires la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio

a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda di un’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote della conferitaria. Al contrario, la maggiore imposta di registro pagata non è dedu-cibile ai fini Irap. È quanto si legge in un’inedita risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter, in merito al trat-tamento applicabile all’imposta di registro e ai relativi interessi corrisposti a seguito della suddetta ri-qualificazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 ottobre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...