Notizia

Unico omesso, maxi-sconto precluso

Pubblicato il 13 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La circolare 42/E si occupa specificatamente della dichiarazione tardiva, cioè quella dichiarazione che viene presentata per la prima volta nei novanta giorni successivi che, quindi, risulta una dichiarazione valida a tutti gli effetti (articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998). Viene specificato che, in ipotesi di ravve-dimento operoso, il contribuente deve rapportare la riduzione di un decimo del minimo, prevista per la regolarizzazione nei novanta giorni della dichiarazione omessa, sulla sanzione fissa di 250 euro. La cir-colare n. 42/E si sofferma sulle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015, di revisione delle sanzioni ammi-nistrative. Infatti, ora risulta stabilito che se la dichiarazione omessa viene presentata entro la dichiara-zione successiva, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa da 150 euro a 500 euro. L’Agenzia specifica che tali sanzioni riguardano soltanto le dichiarazioni in origine omesse e poi regolarizzate dopo il novante-simo giorno (e comunque entro il termine della dichiarazione successiva), come tali non ravvedibili. Si tratta di una posizione che risulta in linea con la relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015. Meno giustifi-cabile è l’affermazione secondo la quale non si applicherebbe la nuova previsione del comma 4-bis, arti-colo 7, D.Lgs. 472/1997, in base al quale la sanzione si riduce alla metà quando la dichiarazione omessa viene presentata entro trenta giorni «salvo quanto disposto da singole leggi di riferimento».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata). 

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l&...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Cedolare secca

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.