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Unico omesso, maxi-sconto precluso

Pubblicato il 13 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La circolare 42/E si occupa specificatamente della dichiarazione tardiva, cioè quella dichiarazione che viene presentata per la prima volta nei novanta giorni successivi che, quindi, risulta una dichiarazione valida a tutti gli effetti (articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998). Viene specificato che, in ipotesi di ravve-dimento operoso, il contribuente deve rapportare la riduzione di un decimo del minimo, prevista per la regolarizzazione nei novanta giorni della dichiarazione omessa, sulla sanzione fissa di 250 euro. La cir-colare n. 42/E si sofferma sulle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015, di revisione delle sanzioni ammi-nistrative. Infatti, ora risulta stabilito che se la dichiarazione omessa viene presentata entro la dichiara-zione successiva, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa da 150 euro a 500 euro. L’Agenzia specifica che tali sanzioni riguardano soltanto le dichiarazioni in origine omesse e poi regolarizzate dopo il novante-simo giorno (e comunque entro il termine della dichiarazione successiva), come tali non ravvedibili. Si tratta di una posizione che risulta in linea con la relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015. Meno giustifi-cabile è l’affermazione secondo la quale non si applicherebbe la nuova previsione del comma 4-bis, arti-colo 7, D.Lgs. 472/1997, in base al quale la sanzione si riduce alla metà quando la dichiarazione omessa viene presentata entro trenta giorni «salvo quanto disposto da singole leggi di riferimento».

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