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Ravvedimento del 730, la sanzione «segue» l’errore

Pubblicato il 14 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Per correggere un 730/2016 che comporta un maggior debito fiscale o un minor credito, l’unica strada possibile è la presentazione di un modello Unico PF 2016, integrativo a sfavore, applicando le stesse re-gole sanzionatorie previste per la dichiarazione dei redditi e spiegate dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 42/E/2016. Quindi, se gli errori commessi sono rilevabili dai controlli automatizzati o forma-li, la sanzione è solo quella del 30% sugli importi non versati, altrimenti bisogna distinguere se il ravve-dimento avviene entro il 29 dicembre 2016 o dopo. Nel primo caso, il 730 originario viene sempre con-siderato solo “irregolare” e non infedele, quindi, si applicano le sanzioni dell’articolo 8. D.Lgs. 471/1997, oltre che quelle del 30% sugli omessi versamenti. Nel secondo caso (presentazione dopo il 29 dicembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2021), invece, si ha una dichiarazione infedele, con applicazione delle san-zioni dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180%), le quali assorbono la consueta sanzione del 30% sull’omesso versamento.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...