Nel ravvedimento operoso occorre avere riguardo alla singola sanzione edittale e al fatto che non può trova-re applicazione il cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997). La circolare n. 42/E/2016 affronta corret-tamente il rapporto con il cumulo giuridico, precisando che esso non trova applicazione in sede di ravvedi-mento. È evidente, infatti, che il principio del cumulo deve (non è una facoltà) essere applicato solamente dall’ufficio in sede di irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, il contribuente che si appresta a fare una valutazione sulla possibilità di una regolarizzazione successiva, deve considerare se le violazioni commesse sono plurime perché, nell’ipotesi di ravvedimento, deve provvedere alla regolarizzazione di ciascuna, mentre qualora sia l’ufficio a scoprire le violazioni, lo stesso, in ipotesi di progressione (anche per più anni) delle tra-sgressioni, dovrà applicare alla sanzione più grave di tutte gli aumenti previsti dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. In relazione al fatto che per eseguire correttamente il ravvedimento si deve avere riguardo alla sanzione edittale, risulta inequivocabile l’esempio svolto dalla circolare n. 42/E sulla vicenda degli acconti o sul fatto che se si esegue il ravvedimento di una dichiarazione infedele non va fatto anche il ravvedimento per il versamento del tributo eseguito in misura inferiore. Il principio è semplice: il ravvedimento si fa – quando si valuta di farlo – sulla (singola) sanzione che il fisco irrogherebbe se non venisse effettuato il rav-vedimento. Infatti, se non si emette una fattura o si presenta una dichiarazione infedele, l’Agenzia non irroga anche la sanzione “indotta” dell’insufficiente versamento del tributo.