Notizia

Risoluzione del contratto, fisco variabile

Pubblicato il 14 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Per effetto del mancato pagamento del prezzo, in presenza di una clausola di riserva della proprietà, quando il valore residuo del credito vantato dal cedente risulta superiore al valore dell'azienda al mo-mento della riconsegna, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini dell'imposizione diretta e non deducibile ai fini Irap. E per i debiti tributari contratti, cedente e cessionario restano soli-dalmente obbligati. Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 91/E di ieri, è intervenuta, in risposta a una precisa istanza d'interpello, sul tema degli effetti tributari nel caso di risoluzione di un contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio (riserva di proprietà), per inadempimento del compratore.

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Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).