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Risoluzione del contratto, fisco variabile

Pubblicato il 14 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Per effetto del mancato pagamento del prezzo, in presenza di una clausola di riserva della proprietà, quando il valore residuo del credito vantato dal cedente risulta superiore al valore dell'azienda al mo-mento della riconsegna, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini dell'imposizione diretta e non deducibile ai fini Irap. E per i debiti tributari contratti, cedente e cessionario restano soli-dalmente obbligati. Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 91/E di ieri, è intervenuta, in risposta a una precisa istanza d'interpello, sul tema degli effetti tributari nel caso di risoluzione di un contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio (riserva di proprietà), per inadempimento del compratore.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).