Limitazioni al riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi al test di fusioni (e scissioni). In ipotesi di risultato negativo del test la previsione antielusiva specifica che intende contrastare il trasferimento intersoggettivo di tali componenti negativi può comunque essere disapplicata mediante interpello. Se il test di vitalità è superato, perdite e interessi passivi possono essere portati in deduzione dei redditi della società incorporante o risultante, nei limiti del patrimonio netto contabile. Laddove la società non sia in grado di rispettare la sussistenza dei requisiti economici di vitalità economica e/o del requisito del patrimonio netto, è possibile richiedere la disapplicazione della norma mediante interpello ex articolo 11, comma 2, L. 212/2000. La limitazione di cui al comma 7, articolo 172 non si applica per il riporto delle perdite fiscali maturate dalle società partecipanti al consolidato e poi fuse (circolare n. 9/E/2010 dell’Agenzia delle entrate). Le conclusioni sono invece differenti in caso di riporto degli interessi passi-vi. Infatti, qualora le società partecipanti alla fusione abbiano optato per il consolidato nazionale, la risoluzione n. 42/E/2011 ha precisato che opera un sistema «solidaristico» in base al quale le società posso-no «conferire» al gruppo le loro eccedenze di Rol o di interessi indeducibili, al fine di consentire la deduzione di interessi altrimenti non possibile su base «individuale». In tali casi, però, gli interessi passivi rimangono nell’esclusiva disponibilità del soggetto che li ha «generati».