Notizia

Sanatoria cartelle, stop a 100mila liti

Pubblicato il 22 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Con l’adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia si dovrà dire addio anche ai contenziosi in-staurati contro l’agente delle riscossione. Non solo. Chi già sta saldando il suo debito a rate non potrà vedersi rimborsare sanzioni, interessi di dilazione o ancora quelli di mora. Peraltro il contribuente dovrà essere perfettamente in regola con i pagamenti mensili in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Nessuna possibilità di riduzione dei ruoli, invece, se l’ultima rata scade entro la fine dell’anno. Tra le condizioni richieste per chiudere i conti con Equitalia c’è, dunque, anche quella di voler rinunciare a eventuali contenziosi in corso. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto di presentazione del modello con cui si comunicherà a Equitalia di aderire alla definizione agevolata (entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme). Nessuna possibilità di rimborso, invece, delle somme già ver-sate a Equitalia, anche prima della definizione agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi previdenziali. Con il pagamento del-la prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).