Con l’adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia si dovrà dire addio anche ai contenziosi in-staurati contro l’agente delle riscossione. Non solo. Chi già sta saldando il suo debito a rate non potrà vedersi rimborsare sanzioni, interessi di dilazione o ancora quelli di mora. Peraltro il contribuente dovrà essere perfettamente in regola con i pagamenti mensili in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Nessuna possibilità di riduzione dei ruoli, invece, se l’ultima rata scade entro la fine dell’anno. Tra le condizioni richieste per chiudere i conti con Equitalia c’è, dunque, anche quella di voler rinunciare a eventuali contenziosi in corso. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto di presentazione del modello con cui si comunicherà a Equitalia di aderire alla definizione agevolata (entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme). Nessuna possibilità di rimborso, invece, delle somme già ver-sate a Equitalia, anche prima della definizione agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi previdenziali. Con il pagamento del-la prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.