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Ai revisori più vincoli sulla documentazione dell’attività svolta

Pubblicato il 24 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Revisori e sindaci più attenti a documentare la loro attività. A chiedere un maggior impegno ai profes-sionisti nel tenere le carte relative allo svolgimento dell’incarico sono i principi di revisione, già in vigo-re per il controllo dei bilanci relativi ai periodi amministrativi iniziati dal 1° gennaio 2015. In particola-re, il principio di revisione «Isa Italia 230», oltre a definire gli obiettivi, precisa la forma, l’organizzazione, i contenuti e la modalità di custodia dei documenti. La forma delle carte di lavoro è libera: possono es-sere su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, purché sia chiaramente identificabile il nome dell’azienda, il bilancio d’esercizio in esame, la firma del revisore e la data di verifica (ed eventualmente la data del riesame e la firma del responsabile che lo ha effettuato). Non devono inoltre mancare la nu-merazione, indicata nell’indice, e il collegamento tra le carte di lavoro e la corrispondente scheda riepi-logativa. L’Isa Italia 230 prevede che i documenti raccolti durante l’incarico di revisione siano predispo-sti in versione definitiva in modo tempestivo. Questa tempestività viene declinata dall’Isqc Italia 1 in 60giorni dalla data della relazione di revisione. Oltre questo termine non sono consentite integrazioni per altre verifiche o elaborazione di nuove conclusioni, ma solo modifiche formali, come ad esempio l’eliminazione di documentazione superata o la classificazione secondo uno specifico ordine. Il principio prevede che le integrazioni alle carte di lavoro siano possibili solo se si verificano circostanze eccezio-nali che rendano necessarie nuove procedure o inducano il revisore a modificare le proprie conclusioni. Il principio Isa Italia 230 precisa anche che le carte di lavoro devono essere conservate per dieci anni dalla relazione di revisione e devono essere custodite assicurandone la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e la rintracciabilità.

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