La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, avvenuta prima del 13 dicembre 2014, comporta il venir meno del rapporto di rappresentanza in capo all’ultimo liquidatore che, per questo motivo, non è legittimato a riassumere il giudizio in nome e per conto della società. Questo anche se, prima della cancellazione, l’assemblea lo ha espressamente autorizzato. È questo il principio affermato dalla CTR Liguria nella sentenza 718/3/16, la quale ha affrontato la delicata questione delle conseguen-ze processuali della cessazione delle società di capitali, nel contesto di un giudizio di riassunzione con-seguente a un rinvio disposto dalla Cassazione.