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Quadro RW, la correzione «costa» come l’integrazione

Pubblicato il 24 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Con la circolare 42/E dello scorso 12 ottobre non sono stati fugati tutti i dubbi in tema di ravvedimento operoso con riferimento alle violazioni dichiarative. Alcune problematiche, come ad esempio il ravvedi-mento del modulo RW, non hanno trovato chiarimento. Altre soluzioni fornite, invece, non hanno convin-to fino in fondo, specie in ambito di dichiarazione tardiva, se analizzate alla luce delle novità apportate dalla L. 190/2014. La circolare 11/E/2010, in tema di regolarizzazione del quadro RW aveva fissato al-cune regole specifiche che vanno riviste alla luce delle ultime modifiche legislative in tema di sanzioni e ravvedimento. Nell’ipotesi in cui sia necessario sanare la mancata presentazione nei termini del model-lo Unico, a cui avrebbe dovuto essere allegato il modulo RW, si applicano le regole in tema di dichiara-zione omessa. In caso di mancato inoltro del quadro RW, nell’ambito di una dichiarazione regolarmente presentata (730 o modello Unico), ai fini dell’integrazione nei 90 giorni è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del quadro RW stesso (circolare 11/E/2010). In questo caso, in assenza di altre violazioni di carattere dichiarativo, il ravvedimento del solo quadro RW si perfeziona pagando la sanzione in misura fissa (come previsto dall’articolo 5, DL 167/1990). Bisogna far luce, però, sulla ridu-zione applicabile: è da chiarire se nel caso di specie si applica la riduzione a 1/9 (prevista per l’integrazione) o quella a 1/10 (per l’omissione).

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