Notizia

Più tempo per presentare un’integrativa a favore

Pubblicato il 25 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Finalmente si può ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine della di-chiarazione successiva. Il D.L. 193/2016, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Resta «salva l’applicazione del-le sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’articolo 13» del D.Lgs. 472/1997, cioè le disposizioni in te-ma di ravvedimento operoso. Il D.L. (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabile. Tuttavia se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichia-razione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è sta-ta presentata la dichiarazione integrativa». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).