Notizia

Più tempo per presentare un’integrativa a favore

Pubblicato il 25 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Finalmente si può ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine della di-chiarazione successiva. Il D.L. 193/2016, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Resta «salva l’applicazione del-le sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’articolo 13» del D.Lgs. 472/1997, cioè le disposizioni in te-ma di ravvedimento operoso. Il D.L. (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabile. Tuttavia se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichia-razione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è sta-ta presentata la dichiarazione integrativa». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).