Finalmente si può ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine della di-chiarazione successiva. Il D.L. 193/2016, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Resta «salva l’applicazione del-le sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’articolo 13» del D.Lgs. 472/1997, cioè le disposizioni in te-ma di ravvedimento operoso. Il D.L. (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabile. Tuttavia se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichia-razione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è sta-ta presentata la dichiarazione integrativa». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta».