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Se la correzione è in «ritardo» il credito si usa l’anno dopo

Pubblicato il 25 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La soluzione legislativa arrivata con il D.L. fiscale 193/2016 varato dal Governo per le dichiarazioni retti-ficative a favore del contribuente presenta degli aspetti operativi che vanno analizzati. Il momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione rettificativa a favore riguardo le imposte dirette, Irap e i sostitu-ti d’imposta impatta sulle modalità con cui il credito che ne scaturisce può essere utilizzato in compen-sazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il nuovo comma 8, D.P.R. 322/1998 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. ma nulla di esplicito viene detto dalla disposizione in merito alla decor-renza delle nuove regole con riguardo ai periodi d’imposta emendabili. Si ritiene che la nuova procedura possa già essere utilizzata per procedere a rettificare a favore del contribuente le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta pregressi presupponendo che la prossima modulistica 2017 sarà predisposta per rece-pire le informazioni necessarie per il monitoraggio del credito e del relativo utilizzo

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Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...