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Illeciti Iva, recuperi più veloci

Pubblicato il 25 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni pe-riodiche Iva con eliminazione dello spesometro: le novità, contenute all’articolo 4 del D.L. fiscale colle-gato alla Legge di Bilancio 2017, sono finalizzate a contrastare in maniera più proficua l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra il momento dichiarativo e il recupero dell’eventuale maggiore Iva dovu-ta e non versata dal contribuente sulla base delle liquidazioni periodiche. In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimen-to operoso. Il nuovo articolo 21, D.L. 78/2010 impone di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione conte-nente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati delle fatture passive da trasmet-tere nel trimestre comprendono esclusivamente i documenti annotati nel medesimo periodo nel registro acquisti: la ricezione di una fattura passiva determina quindi l’obbligo di comunicarne i relativi dati non nel trimestre di ricevimento ma in quello di registrazione. I dati, da trasmettere in forma analitica, com-prendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota ap-plicata, imposta e tipologia di operazione.

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).