Modifiche agli schemi di bilancio con effetti diretti anche ai fini fiscali. Sono le conseguenze derivanti dal D.Lgs. 139/2015. L’applicazione delle nuove regole già ai bilanci 2016 impone una riflessione sugli effetti fiscali, alla luce anche dell’assenza di una disciplina fiscale di coordinamento con le nuove dispo-sizioni civilistiche. L’eliminazione della sezione straordinaria avrà probabilmente effetti significativi nel-la determinazione della base imponibile Irap, in virtù della “presa diretta” dai valori di bilancio. L’articolo 5, D.Lgs. 446/1997 stabilisce infatti che la base imponibile Irap debba essere determinata come diffe-renza tra il valore e i costi della produzione (con l’esclusione di alcune specifiche componenti) «così co-me risultanti dal conto economico dell’esercizio». Tale principio di derivazione è tuttavia mitigato dal principio di correlazione previsto al successivo comma 4, in base al quale i componenti positivi e negati-vi rilevano anche se collocati in voci non rilevanti per la formazione del valore della produzione, se cor-relati a voci rilevanti di periodi di imposta precedenti o successivi. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 139, le componenti straordinarie che fino ai bilanci 2015 sono state contabilizzate nella voce E) adesso verranno riclassificate nella parte “ordinaria” del Conto economico (prevalentemente voci A5 e B14). In assenza di una indicazione normativa che ne preveda l’esclusione, ciò comporterebbe che tutte le componenti iscritte nella parte “alta” del conto economico siano rilevanti ai fini Irap, fatti salvi quegli elementi non soggetti per considerazioni di ordine sistematico (ad esempio componenti associate ad operazioni straordinarie neutrali).