Notizia

Costi per la ricerca non capitalizzabili

Pubblicato il 15 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Costi di ricerca non più capitalizzabili già a partire dai bilanci in chiusura il prossimo dicembre. È una ri-levante novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015, che impone di spesare interamente tali componenti nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Dal punto di vista fiscale si tratta di verificare il trattamento da adottare, sia con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 2016, sia a quelli che risulta-no immobilizzati come spese pluriennali al 1° gennaio 2016 in applicazione della previgente disciplina. Con riferimento ai costi capitalizzati in virtù della previgente disciplina, in assenza di un regime transito-rio, le nuove regole avranno di fatto effetto immediato, imponendo al contribuente di stralciare, nel pri-mo esercizio di applicazione delle nuove disposizioni, l’eventuale residuo iscritto tra le immobilizzazioni. Fiscalmente la soluzione potrebbe essere quella di continuare la deduzione sulla base dei criteri appli-cabili negli esercizi precedenti mediante deduzioni extracontabili (diversamente da quanto potrà essere  fatto a regime), coerentemente ai chiarimenti che l’Amministrazione ha fornito in sede di adozione dei principi contabili internazionali (circolare n. 7/E/2011) e al principio dell’invarianza del gettito (D.Lgs. 139/2015).

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).