Nessun reato né sanzioni tributarie se l’imponibile accertato è annullato da perdite di esercizio o pre-gresse. Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario (D.Lgs 158/2015) è intervenuto sulle sanzioni eventualmente applicabili in presenza di perdite fiscali. Il decreto segue i principi fissati dalla L. 23/2014. Sul fronte penale la riforma rimuove, con effetti retroattivi in ba-se al principio del favor rei, il problema della rilevanza penale dell’imposta teorica, ovvero quella calco-lata anche in assenza di imponibili o con imponibili sotto la soglia di rilevanza penale per la presenza di perdite. Sotto il profilo amministrativo vale il principio, anche qui con effetti retroattivi, in base: alla re-lazione accompagnatoria alla riforma, dove si legge che «il computo in diminuzione delle perdite impli-ca… la correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono commisurate… alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell’anno ogget-to di accertamento»; al citato articolo 42, comma 4, DPR 600/1973 da cui, coerentemente, si evince che la sanzione per infedele dichiarazione è oggi «correlata» all’imposta effettiva, dopo lo scomputo delle perdite, e non all’imposta teorica.