Notizia

Edifici da demolire, plusvalenze non tassate

Pubblicato il 17 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Non accenna a diminuire il contenzioso che oppone Entrate e contribuenti sull’imposizione ai fini Irpef della plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato poi demolito dall’immobiliare acquirente, cessione “riqualificata” dagli uffici come avente ad oggetto un’area edificabile. Con la risoluzione 395/E/2008, l’Agenzia ha considerato oggetto della compravendita non più i singoli fabbricati, ma l’area edificabile su cui gli edifici insistevano. La prima, importante, censura a questa tesi è arrivata dalla Cas-sazione con la sentenza 4150/2014, secondo la quale non possono essere «riqualificate» come imponibi-li «le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato, e che quindi è da ritenersi già edificato». Ancora più significative le suc-cessive sentenze 15629, 15630 e 15631 del 2014, nelle quali la Cassazione ha ricostruito puntualmente la ratio sottostante all’articolo 67 del Tuir affermando che «ciò che rileva, dunque ai fini dell’applicabilità della norma in esame, è la destinazione edificatoria originariamente conferita, ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad inter-vento su area già edificata operato da cedente o cessionario».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).