Non accenna a diminuire il contenzioso che oppone Entrate e contribuenti sull’imposizione ai fini Irpef della plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato poi demolito dall’immobiliare acquirente, cessione “riqualificata” dagli uffici come avente ad oggetto un’area edificabile. Con la risoluzione 395/E/2008, l’Agenzia ha considerato oggetto della compravendita non più i singoli fabbricati, ma l’area edificabile su cui gli edifici insistevano. La prima, importante, censura a questa tesi è arrivata dalla Cas-sazione con la sentenza 4150/2014, secondo la quale non possono essere «riqualificate» come imponibi-li «le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato, e che quindi è da ritenersi già edificato». Ancora più significative le suc-cessive sentenze 15629, 15630 e 15631 del 2014, nelle quali la Cassazione ha ricostruito puntualmente la ratio sottostante all’articolo 67 del Tuir affermando che «ciò che rileva, dunque ai fini dell’applicabilità della norma in esame, è la destinazione edificatoria originariamente conferita, ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad inter-vento su area già edificata operato da cedente o cessionario».