Notizia

Beni ai soci, invio se il valore è inferiore a quello di mercato

Pubblicato il 18 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Comunicazione dei beni in godimento ai soci, e quella dei finanziamenti e capitalizzazioni con riferimen-to alle concessioni relative al periodo d’imposta 2015 da fare entro il prossimo 31 ottobre (il 30 cade di domenica). L’adempimento fa ancora riferimento alle regole previste dai provvedimenti del 2 agosto 2013 (n. 94902 e 94904). L’eventuale assegnazione agevolata realizzata nel corso del 2016 di uno o più beni di proprietà dell’impresa concessi in uso nel 2015 non inficia in alcun modo i presupposti per l’inoltro della comunicazione in scadenza che ha a oggetto il periodo d’imposta appena trascorso. L’obbligo di comunicazione esiste ogni qualvolta vi sia un bene dell’azienda che viene concesso in go-dimento al socio o a un familiare dell’imprenditore per un valore che sia diverso da quello di mercato. In tal caso viene a configurarsi in capo al soggetto che lo utilizza anche un reddito diverso che avrebbe do-vuto essere dichiarato nel quadro RL della dichiarazione del percettore (articolo 67 comma 1 lettera h ter, Tuir). Viceversa se questo utilizzo è avvenuto a valori di mercato non vi è alcun vincolo all’adempimento. L’adempimento riguarda: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immo-bili, e altri beni in genere (pc, tablet, telefoni cellulari eccetera) indipendentemente dalla destinazione che per essi il concedente decide di attribuire. Il modello è unico per entrambe le comunicazioni, ma de-ve essere governato con due separati invii nel caso di contemporanea presenza di finanziamenti e di be-ni concessi in uso.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).