La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 42/E/2016 ha fornito chiarimenti su diversi aspetti dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. La circolare non si occupa, tuttavia, della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 640, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), integra-
tiva delle disposizioni contenute nel citato articolo 13. In particolare, il comma 640 dispone che, in caso di ravvedimento mediante presentazione di dichiarazione integrativa, decorrono dalla data di presenta-zione della dichiarazione, «limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione», i termini per l’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva. L’Agenzia delle entrate aveva già affermato, nel § 8 della circolare n. 31/E/2013, pur in assenza di una previsione normativa espressa, che la possibilità di tener conto delle correzioni degli errori contabili deve essere coordinata con i termini previsti per l’Amministrazione finanziaria per esercitare il proprio potere di accertamento. Alcuni uffici, tuttavia, in-terpretano la disposizione contenuta nel comma 640 in esame nel senso che la presentazione di una di-chiarazione integrativa costituisca una “ripresentazione” della dichiarazione anche ad altri fini, segnata-mente a quelli di decorrenza degli interessi a credito (articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972 e articolo 44, D.P.R. 602/1973) per il contribuente per le imposte chieste a rimborso. In attesa che sul punto l’Agenzia delle entrate fornisca un chiarimento, ai contribuenti che in dichiarazione abbiano chiesto il rimborso di imposte non resta che fare una valutazione di convenienza tra il ravvedimento (sanzione ridotta - trala-sciando le ipotesi entro i novanta giorni - tra un ottavo e un quinto, ma per ogni violazione commessa, e non rateizzabile) e l’acquiescenza a un successivo atto impositivo (sanzione ridotta a un terzo della san-zione irrogata, in ipotesi anche per più violazioni in applicazione del beneficio della continuazione e, inoltre, rateizzabile), non dimenticando però che solo il ravvedimento, a determinate condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 74/2000, comporta l’estinzione del reato di dichiarazione infedele od omessa.