La dichiarazione integrativa vale ai fini dell’acconto omesso con la conseguenza che non deve essere sanato, in sede di ravvedimento, il mancato versamento del tributo. Questo che è uno dei principali chia-rimenti della circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle entrate apre la strada all’annullamento degli atti pendenti. L’Agenzia, partendo dal presupposto che se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento (pertanto anche integrativa), afferma che il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento superan-do, in tal modo, una precedente presa di posizione, di segno opposto, formulata con la circolare n. 47/E/2008. Questa posizione produce effetti non solo per il futuro - si pensi alla scadenza del 30 no-vembre per il secondo acconto Irpef - ma anche per il passato in tutti i casi in cui un contribuente che avesse regolarizzato la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ver-samento delle sanzioni “ravvedute” da infedele dichiarazione sia stato, proprio alla luce della precedente prassi, comunque sanzionato per ritardato versamento del relativo acconto.