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Atti «pendenti» verso l’annullamento

Pubblicato il 19 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La dichiarazione integrativa vale ai fini dell’acconto omesso con la conseguenza che non deve essere sanato, in sede di ravvedimento, il mancato versamento del tributo. Questo che è uno dei principali chia-rimenti della circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle entrate apre la strada all’annullamento degli atti pendenti. L’Agenzia, partendo dal presupposto che se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento (pertanto anche integrativa), afferma che il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento superan-do, in tal modo, una precedente presa di posizione, di segno opposto, formulata con la circolare n. 47/E/2008. Questa posizione produce effetti non solo per il futuro - si pensi alla scadenza del 30 no-vembre per il secondo acconto Irpef - ma anche per il passato in tutti i casi in cui un contribuente che avesse regolarizzato la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ver-samento delle sanzioni “ravvedute” da infedele dichiarazione sia stato, proprio alla luce della precedente prassi, comunque sanzionato per ritardato versamento del relativo acconto.

 

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).