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Atti «pendenti» verso l’annullamento

Pubblicato il 19 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La dichiarazione integrativa vale ai fini dell’acconto omesso con la conseguenza che non deve essere sanato, in sede di ravvedimento, il mancato versamento del tributo. Questo che è uno dei principali chia-rimenti della circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle entrate apre la strada all’annullamento degli atti pendenti. L’Agenzia, partendo dal presupposto che se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento (pertanto anche integrativa), afferma che il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento superan-do, in tal modo, una precedente presa di posizione, di segno opposto, formulata con la circolare n. 47/E/2008. Questa posizione produce effetti non solo per il futuro - si pensi alla scadenza del 30 no-vembre per il secondo acconto Irpef - ma anche per il passato in tutti i casi in cui un contribuente che avesse regolarizzato la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ver-samento delle sanzioni “ravvedute” da infedele dichiarazione sia stato, proprio alla luce della precedente prassi, comunque sanzionato per ritardato versamento del relativo acconto.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).