Dopo le aperture della circolare n. 6/E/2016 sugli Lbo (Leveraged buy out), vanno salutate con favore quelle contenute nella recente circolare n. 40/E/2016 in materia di consolidato fiscale e operazioni straordinarie. Nel consolidato fiscale, ai sensi dell’articolo 2, D.M. 9 giugno 2004 esiste la possibilità di innestare il regime con una controllata neocostituita, purché la data della costituzione non sia successi-va al termine per l’invio della dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale s’intende esercitare l’opzione (articolo 119, comma 1, lettera d), Tuir). Tale criterio per l’Agenzia va esteso anche alle controllate neoacquisite che, con apposita delibera, abbiano fatto coincidere: la data della loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio in corso al momento dell’acquisizione; la data di chiusura del primo esercizio successivo alla loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio di questa. Resta, tuttavia, impregiudicata per l’Agenzia la possibilità di sindacare fattispecie di abuso del diritto nel caso in cui nel primo periodo d’imposta in cui la neoacquisita partecipa al consolidato sia previsto il realizzo di significativi effetti reddituali legati ad operazioni svolte in precedenza.