Le imprese in contabilità ordinaria che scelgono di applicare l’Iri (imposta sul reddito d’impresa) potran-no dichiarare perdite derivanti, oltre che dalla contrapposizione dei componenti positivi e negativi del periodo, anche dalla deduzione delle somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari e dai soci a carico dell’utile di esercizio e delle riserve. Tali perdite sono riportabili negli anni successivi in cui si applica la nuova imposta per l’intero importo e senza limiti di tempo. La disciplina delle perdite risul-ta, quindi, più favorevole di quella ordinariamente prevista per le imprese soggette all’Irpef (perché la deduzione avviene oltre il quinto anno successivo anche per i soggetti che non si trovano nei primi 3 anni di attività) e all’Ires (perché non opera, ai fini del riporto, il limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo). Gli utili prelevati costituiscono una nuova tipologia di componenti negativi, in quanto per evitare la doppia imposizione non si fa ricorso ai sistemi attualmente adottati per i soggetti Irpef e Ires ma è prevista la deduzione degli stessi utili dal reddito d’impresa da assoggettare all’Iri nel
periodo d’imposta in cui avviene il loro prelievo da parte dell’imprenditore, dei collaboratori (e del co-niuge) e dei soci. Le somme prelevate dalle riserve formate con utili dei periodi precedenti a quello di adozione dell’Iri non assumono rilevanza ai fini reddituali, essendo stati già assoggettati a imposizione per trasparenza. Le riserve si considerano formate prioritariamente con gli utili dei periodi precedenti