La possibilità, introdotta dall’articolo 5 del decreto fiscale (D.L. 193/2016) e operativa da lunedì 24 ottobre, di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” fino alla scadenza del termine di decadenza dell’azione accertatrice ha anche la conseguenza di allungare questo termine, che decorre dalla presentazione della dichiarazione stessa. Ma il D.L. 193 introduce l’importante precisazione, che riguarda anche le dichiarazioni integrative Iva e quelle “a sfavore”, per cui il nuovo termine di decadenza decorre limitatamente «ai soli elementi» oggetto di integrazione (anziché «agli elementi», come recitava prima l’articolo 1, comma 640, lettera b), L. 190/2014). La precisazione circa la decorrenza del nuovo termine per l’accertamento ha consentito di superare l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione che, nella sentenza 13378/2016, hanno riconosciuto il diritto di utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione integrativa solo se la stessa fosse stata presentata entro il termine stabilito per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo; negli altri casi il contribuente avrebbe potuto chiedere solo il rimborso