L’utilizzo in compensazione del credito che risulta dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata oltre il termine di quella relativa all’anno successivo, in base al decreto fiscale (D.L. 193/2016), subisce delle limitazioni per le imposte sui redditi, l’Irap e le ritenute, mentre non è ammesso ai fini dell’Iva. L’articolo 5 del decreto fiscale introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 8, D.P.R. 322/1998, che stabilisce, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta (nell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998), la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice prevista dall’articolo 57, D.P.R. 633/72. Il successivo comma 6-ter stabilisce che l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972. In caso di integrazione della dichiarazione dei redditi, dell’Irap o dei sostituti d’imposta trasmessa oltre il termine di presentazione di quella relativa al periodo successivo, il credito può essere, invece, utilizzato in compensazione ma solo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».