Notizia

Recupero limitato oltre l’anno

Pubblicato il 31 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


L’utilizzo in compensazione del credito che risulta dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata oltre il termine di quella relativa all’anno successivo, in base al decreto fiscale (D.L. 193/2016), subisce delle limitazioni per le imposte sui redditi, l’Irap e le ritenute, mentre non è ammesso ai fini dell’Iva. L’articolo 5 del decreto fiscale introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 8, D.P.R. 322/1998, che stabilisce, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta (nell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998), la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice prevista dall’articolo 57, D.P.R. 633/72. Il successivo comma 6-ter stabilisce che l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972. In caso di integrazione della dichiarazione dei redditi, dell’Irap o dei sostituti d’imposta trasmessa oltre il termine di presentazione di quella relativa al periodo successivo, il credito può essere, invece, utilizzato in compensazione ma solo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...