Notizia

Recupero limitato oltre l’anno

Pubblicato il 31 ottobre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


L’utilizzo in compensazione del credito che risulta dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata oltre il termine di quella relativa all’anno successivo, in base al decreto fiscale (D.L. 193/2016), subisce delle limitazioni per le imposte sui redditi, l’Irap e le ritenute, mentre non è ammesso ai fini dell’Iva. L’articolo 5 del decreto fiscale introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 8, D.P.R. 322/1998, che stabilisce, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta (nell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998), la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice prevista dall’articolo 57, D.P.R. 633/72. Il successivo comma 6-ter stabilisce che l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972. In caso di integrazione della dichiarazione dei redditi, dell’Irap o dei sostituti d’imposta trasmessa oltre il termine di presentazione di quella relativa al periodo successivo, il credito può essere, invece, utilizzato in compensazione ma solo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 persone fisiche

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:   saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (sald...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

Scadenza del 21 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...