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Esuberi, i vizi affondano la «nota»

Pubblicato il 07 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’incompletezza della comunicazione di chiusura della procedura di licenziamento collettivo (articolo 4 comma 9 legge 223/1991) non comporta la reintegra in servizio del lavoratore licenziato, bensì costituisce solamente una violazione delle procedure con conseguente applicazione della tutela indennitaria tra 12 e 24 mensilità (articolo 18 legge 300/1970, comma 7).

È questo il principio contenuto nella sentenza 19320/2016 pronunciata dalla Cassazione che offre lo spunto per focalizzarsi sulla procedura di licenziamento collettivo e sulle conseguenze previste dalla legge Fornero in caso di violazione della procedura di riduzione del personale (sentenza 12095 del 13 giugno scorso).

Centrale in questa procedura è la comunicazione di chiusura (articolo 4, comma 9, della legge 223/1991) che per i giudici della Suprema corte ha lo scopo di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
 

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