Notizia

Car sharing tra i rimborsi non tassabili

Pubblicato il 08 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Non sono tassabili i rimborsi spese erogati a collaboratori e dipendenti per l’utilizzo dei servizi di car sharing, in relazione alle trasferte effettuate all’interno del comune in cui si trova la sede di lavoro; sono invece imponibili le somme concesse al lavoratore a titolo di rimborso chilometrico (nel caso in cui questi utilizzi il proprio veicolo) per le medesime trasferte in ambito comunale.

Con la risoluzione 83 del 28 settembre 2016, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione rilasciata dalle società di car sharing è del tutto assimilabile a quella fornita dal vettore (ad esempio taxi) e richiesta dall’articolo 51, comma 5 del Tuir (Dpr 917/1986) per beneficiare dell’esenzione fiscale. Naturalmente si deve trattare di viaggi svolti nell’interesse del datore di lavoro e da questi autorizzati; sicché nella nozione di trasferta non può rientrare il tragitto casa - sede di lavoro, il cui eventuale rimborso sarebbe pienamente tassabile.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...