Non sono tassabili i rimborsi spese erogati a collaboratori e dipendenti per l’utilizzo dei servizi di car sharing, in relazione alle trasferte effettuate all’interno del comune in cui si trova la sede di lavoro; sono invece imponibili le somme concesse al lavoratore a titolo di rimborso chilometrico (nel caso in cui questi utilizzi il proprio veicolo) per le medesime trasferte in ambito comunale.
Con la risoluzione 83 del 28 settembre 2016, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione rilasciata dalle società di car sharing è del tutto assimilabile a quella fornita dal vettore (ad esempio taxi) e richiesta dall’articolo 51, comma 5 del Tuir (Dpr 917/1986) per beneficiare dell’esenzione fiscale. Naturalmente si deve trattare di viaggi svolti nell’interesse del datore di lavoro e da questi autorizzati; sicché nella nozione di trasferta non può rientrare il tragitto casa - sede di lavoro, il cui eventuale rimborso sarebbe pienamente tassabile.