Per le sedi secondarie italiane di società estere, il computo dei dipendenti ai fini della individuazione della tutela applicabile al licenziamento ingiustificato va effettuato solo con riguardo a quelli occupati in Italia, e non già considerando il numero complessivo dei dipendenti della società estera. Ciò anche se, dal punto di vista societario, la sede secondaria, o branch, non ha una personalità giuridica autonoma rispetto alla società costituita all'estero.
Questa la conclusione definitiva a cui giunge la Cassazione in una recente sentenza (n. 19557 del 30 settembre 2016), che ripercorre (e risolve) il contrasto determinatosi tra due opposte e risalenti decisioni della stessa suprema corte, del 1978 e del 1987, collocate peraltro in un contesto normativo giuslavoristico e societario in larga misura diverso da quello attuale.