Anche per gli accertamenti preceduti da accessi che non hanno rispettato il termine dei 60 giorni (come può verificarsi in questo periodo), l’invalidità dell’atto impositivo è subordinata all’inesistenza di ragioni di urgenza di deroga al termine. A questo riguardo va rilevato che per consolidata giurisprudenza non rappresenta una causa di urgenza l’imminente scadenza del termine di accertamento (Cassazione n. 7598/2016 e n. 16602/2015). La difesa invece si presenta decisamente più complessa in ipotesi di controlli «a tavolino» sulla quale peraltro è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla CTR Toscana (ordinanza n. 736/1/15). Infatti, a seguito del più recente orientamento delle Sezioni unite, per verificare le conseguenze processuali degli accertamenti, che non sono stati preceduti dal contraddittorio preventivo, occorre valutare non solo se il controllo sia stato svolto in azienda o in ufficio, ma anche in quest’ultimo caso, se la rettifica riguardi un tributo armonizzato o meno.