Sulle trasformazioni “agevolate” in società semplice, appena “riaperte” dal disegno di Legge di Bilancio, pesa la scure dell’Inps, che sta notificando ai soci delle società trasformate nel corso della prima finestra (chiusa al 30 settembre 2016) richieste di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Un rischio boomerang che pare contrario allo spirito della disciplina agevolativa. La ratio della disciplina tributaria mal si concilia con la richiesta di iscrizione, da parte dell’Inps, dei soci delle società semplici nella gestione degli esercenti attività commerciali. Questa richiesta avviene di fatto in “automatico”, senza la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi che l’articolo 29, comma 1, L. 160/1975 considera necessari ai fini dello speciale regime previdenziale, vale a dire, in particolare, che l’attività svolta dal socio:
- sia qualificabile come commerciale;
- sia gestita con rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari;
- preveda la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Requisiti che devono sussistere congiuntamente, come viene statuito anche dalla giurisprudenza (si vedano sul punto le sentenze della Corte di cassazione n. 3240/2010 e n. 3145/2013). In conclusione, il paradosso per cui, da una parte, l’ordinamento agevola ai fini tributari le trasformazioni in società che non possono svolgere attività imprenditoriale per legge e, dall’altra parte, considera imprenditori, sotto il profilo previdenziale, i soci di queste società, necessiterebbe di essere immediatamente fermato, magari con l’occasione della approvazione parlamentare del disegno di Legge di Bilancio 2017 che riapre i termini dell’agevolazione.