Denuncia penale a termini scaduti, raddoppio ko. La Legge di Stabilità 2016 ha disciplinato la sorte degli avvisi di accertamento riferiti ai periodi precedenti al 2016, prevedendo che il raddoppio dei termini sia consentito soltanto in caso di presentazione della denuncia penale entro la scadenza dei termini ordinari; la nuova disciplina non ripropone la c.d. «clausola di salvaguardia» (che faceva salvi gli atti già notificati) precedentemente prevista dal D.Lgs. 128/2015. Atteso che entrambe le norme disciplinano la stessa materia, la clausola di salvaguardia deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge di Stabilità, per cui la nuova «regola» (obbligo di presentazione della denuncia entro i termini ordinari) rende illegittimi gli atti impositivi non ancora divenuti definitivi che siano interessati dalla fattispecie. Lo ha stabilito la sezione prima della CTR Milano nella sentenza n. 5195/2016 depositata in segreteria lo scorso 11 ottobre.